Regolamento
Approvato con delib.CC n.59 del 16.4.2009.
ART. 1
Il Museo Archeologico istituito dal Comune di Velletri fin dal 1909, ai fini di una migliore conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio culturale e intitolato con delibera di G.C. n. 417 del 26.11.2001 al suo fondatore Ing. Oreste Nardini, ed il Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani, istituito con Delibera di G.M. n. 77 del 21.03.2005, al fine di documentare e raccontare la storia più antica dell’intera area castellana, funzionano secondo le norme del presente regolamento.
ART. 2
Sistema Museale Urbano
I Musei Civici costituiscono con il Museo Diocesano di Velletri il Sistema Museale Urbano, a seguito sottoscrizione di una specifica convenzione tra la Diocesi Suburbicaria Velletri-Segni e il Comune di Velletri, approvata con deliberazione di CC. n. 10 del 27.02.2008.
Il Sistema favorisce la crescita dell’offerta culturale proponendo una lettura integrata e una più approfondita conoscenza della città e del territorio circostante, nonché l’innalzamento dell’efficienza dei servizi museali.
ART. 3
Sezioni dei Musei Civici
Il museo archeologico O. Nardini si articola nelle seguenti sezioni:
1) Storia del Museo e delle collezioni veliterne
2) Il rapporto con l’antico
3) Latium Vetus: dal bronzo finale alla prima età del Ferro
4) Dall’orientalizzante all’età repubblicana
5) Il territorio veliterno in età romana
6) I sarcofagi e la statuaria
7) Galleria epigrafica: dall’età romana al Rinascimento
8) Riti funerari nella cultura laziale
9) Il cosiddetto Tempio Volsco : luoghi di culto
10) Aspetti della religiosità romano-italica e del culto dei morti in età romana.
Il Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani si articola in cinque sezioni:
1) Geologia
2) Paleontologia
3) Antropologia
4) Preistoria
5) Protostoria.
ART. 4
Finalità e funzioni dei due musei
È scopo di entrambi i musei civici facilitare e sviluppare la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali in tutte le loro forme e manifestazioni, nonché documentare la storia e la cultura di cui essi sono espressione.
Per il perseguimento di tali finalità nell’ambito della normativa vigente relativa ai musei, oltre a raccogliere, tutelare e conservare le testimonianze, le opere e gli oggetti che contribuiscono al loro allestimento, costituiscono il principale polo di salvaguardia e documentazione della realtà territoriale e realizzano attività dirette alla promozione culturale dei cittadini e alla valorizzazione turistica del territorio.
Al riguardo sono organizzate nei due musei specifiche mostre, attività didattiche, visite guidate, manifestazioni, conferenze ed ogni altra iniziativa atta ad individuare tali musei come servizi culturali pubblici e polifunzionali.
Infine, ciascuno dei due musei rappresenta, nel proprio ambito, un punto di riferimento per ogni attività di ricerca scientifica nel settore dei beni culturali e ambientali, da svolgersi previa autorizzazione che la direzione del museo può rilasciare tenendo conto anche delle esigenze legate alla conservazione dei materiali e dei motivi di opportunità connessi a studi o ricerche già in corso. Nei casi previsti dalla vigente normativa è cura del direttore richiedere la necessaria autorizzazione alle competenti Soprintendenze.
Per attività di ricerca scientifica i musei civici instaurano ogni possibile forma di collaborazione con le competenti Soprintendenze. I musei, oltre a costituire una fonte di documentazione, possono farsi promotori di iniziative tendenti ad un arricchimento e approfondimento della documentazione stessa e si pongono come destinatari dei risultati delle ricerche eventualmente svolte.
ART. 5
Direzione dei musei civici
Il direttore è responsabile del funzionamento dei musei civici sulla base degli indirizzi di gestione stabiliti dalla Giunta Comunale.
Il direttore deve possedere un adeguato titolo di studio (laurea attinente alla tipologia di almeno uno dei due musei) e, preferibilmente, un curriculum attestante l’esperienza maturata nel settore, purché vengano stipulate convenzioni esterne di consulenza scientifica per quel museo la cui tipologia espositiva non sia eventualmente attinente con il diploma di laurea del direttore.
La nomina del direttore deve essere comunicata immediatamente all’Assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo e per conoscenza agli Assessorati alla cultura della Provincia, nonché alle competenti Soprintendenze. Il direttore riceve in consegna dall’Amministrazione, con regolare verbale, la sede, le raccolte, i materiali e le attrezzature del museo ed i relativi inventari.
Il direttore è responsabile della gestione dei musei, della sistemazione dei locali, dell’ordinamento delle raccolte, della costituzione e dell’aggiornamento degli inventari, del disbrigo della corrispondenza e della tenuta del relativo protocollo.
Il direttore avanza proposte in merito all’incremento delle raccolte, al programma di catalogazione e di restauro dei materiali, alla compilazione di guide e cataloghi illustrativi dei musei. Cura la realizzazione di tutte le iniziative culturali e didattiche programmate. Coordina e dirige altresì il personale assegnato ai musei.
Il direttore è inoltre responsabile dell’esazione dei diritti di ingresso, della tenuta dei registri di carico e scarico dei materiali e di quelli di entrata e uscita, dei fondi in dotazione della direzione, della custodia delle chiavi, degli inventari e delle schede di catalogo.
Il direttore è responsabile della raccolta e della elaborazione dei dati statistici relativi ai servizi e all’utenza, nei limiti posti dalla Legge n. 675/96, sull’uso e la tenuta dei dati personali.
Il direttore dei musei civici ha anche funzioni di coordinatore del Sistema Museale Urbano (giusto art. 6 della convenzione sottoscritta tra la Diocesi Suburbicaria Velletri-Segni e il Comune di Velletri).
ART. 6
Inventariazione
I musei sono dotati di un registro inventariale inizialmente cartaceo, oggi digitale, nel quale devono essere debitamente elencate tutte le opere conservate nei musei.
Ogni opera ed ogni oggetto che entra definitivamente o per acquisto, o per dono o per legato nei musei, deve essere immediatamente registrato dal direttore e segnalato alla competente Soprintendenza. In caso di depositi della Soprintendenza la registrazione segue il verbale di deposito della Soprintendenza stessa.
Nell’inventario devono essere indicati: numero progressivo di registro, data di entrata, descrizione sommaria di ogni pezzo, quantità dei pezzi (quando si tratta di più frammenti raggruppabili sotto un unica voce), provenienza (ivi compresa l’indicazione di tutte le notizie conosciute circa la originaria collocazione ed i recenti trasferimenti del bene da inventariare), collocazione, eventuale riferimento alle schede di catalogazione (o a foto e disegni), annotazioni (situazione di deposito, eventuale numero di inventario delle collezioni di Stato, ecc.).
Devono essere, altresì, annotate tutte le eventuali uscite temporanee o definitive dei beni conservati nei relativi musei.
La numerazione progressiva originaria di inventario non può essere mutata.
ART. 7
Catalogazione
Dei materiali inventariati viene redatta la scheda di catalogazione informatizzata secondo i criteri seguiti dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e sulla base delle direttive e dei programmi della Regione Lazio.
Le schede, la documentazione fotografica ed i supporti informatici sono conservati presso gli Uffici dei musei civici. Copia degli stessi è conservata al Centro Regionale per la Documentazione dei beni culturali e ambientali, presso la competente Soprintendenza e l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.
La richiesta dei numeri di catalogo viene inoltrata alle Soprintendenze competenti e notificata in copia all’Assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo, Settore Beni culturali – Ufficio Musei, oppure al Centro Regionale di Documentazione.
Per quanto attiene alle attività di catalogazione finanziate con risorse di provenienza regionale, in forma diretta o indiretta, i catalogatori vengono individuati esclusivamente nell’ambito delle graduatorie formate a tale scopo e secondo i criteri stabiliti dagli avvisi pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio stessa.
ART. 8
Deposito dei materiali
Il deposito temporaneo dei materiali di proprietà dello Stato viene effettuato dalla Soprintendenza competente con apposito verbale.
Il direttore (o in assenza il Sindaco) ne accusa ricevuta e assume da quel momento tutte le responsabilità civili e penali inerenti la sicurezza e la conservazione.
ART. 9
Conservazione e restauro dei materiali
Al fine di garantire la buona conservazione ed il restauro dei materiali, l’Amministrazione, su proposta del direttore, affida i vari lavori, a seconda del settore di intervento, a tecnici qualificati.
Il restauro dei materiali, che deve essere effettuato in base alle direttive e alla programmazione regionale, può essere realizzato solo previa autorizzazione formale della competente Soprintendenza, che vigila altresì sulla sua realizzazione.
ART. 10
Prestiti
Nessuna opera e nessun oggetto può essere trasportato fuori dei musei, per mostre o iniziative culturali, senza la preventiva autorizzazione, ove previsto, della competente Soprintendenza.
Le opere e gli oggetti concessi in prestito devono essere assicurati a cura e a carico del museo o dell’ente richiedente.
ART. 11
Rilascio autorizzazioni
Il direttore può concedere, su istanza scritta, l’autorizzazione ad eseguire ricerche, fotografie e comunque riproduzioni degli oggetti e dei documenti, in base alla normativa vigente.
Egli richiederà per l’archivio dei musei, oltre a copia della riproduzione (foto, filmato, calco, ecc.), anche una copia, dell’eventuale elaborato (tesi di laurea, articolo scientifico) che riguardi gli oggetti di cui sopra.
ART. 12
Orario di apertura
I musei espongono al pubblico il proprio orario e sono aperti per un orario che garantisca gli standard previsti dal Piano Settoriale regionale.
ART. 13
Biglietto di ingresso
L’ingresso ai musei avviene dietro pagamento di un biglietto del costo di: € 4 (intero) ed € 2 (ridotto) per ogni singolo museo, un biglietto intero cumulativo di € 6,00 o un biglietto ridotto cumulativo di € 4,00 per l’ingresso ad entrambi i musei civici, così come stabilito con deliberazione commissariale assunti i poteri della G.M. n. 104 del 14.11.2007. Tali tariffe potranno essere variate con deliberazione della Giunta Comunale e (per il biglietto intero e ridotto) anche tramite accordi con la Diocesi, essendo tali tariffe (insieme alle relative fasce di utenza) uguali all'interno del Sistema Museale Urbano. Inoltre, un biglietto integrato intero di € 8,00 o un biglietto integrato ridotto di €. 5,00 danno invece al visitatore la possibilità di visitare i tre Musei del Sistema Museale Urbano nel giro di una settimana (giusto art. 5 della convenzione Diocesi - Comune).
Ai fini statistici anche per gli ingressi gratuiti deve essere distribuito il relativo biglietto.
ART. 14
Custodia e manutenzione
Il Comune assicura una adeguata custodia dei locali e dei beni dei due musei con il necessario personale nell’orario di apertura e con adeguati sistemi di sicurezza durante la chiusura.
Gli addetti alla sorveglianza e custodia hanno l’obbligo di vigilare sulle sale e sulle cose esposte, impedendo che il pubblico abbia a toccarle e metterne in pericolo l’integrità.
Nel caso si verifichi qualsiasi danno, abuso o sottrazione, gli incaricati sono tenuti a darne immediato avviso al direttore, e a redigerne successivo circostanziato rapporto.
ART. 15
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.